Statuto

Sezione I

Denominazione, sede, scopi e finalità.

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita a tempo indeterminato un’associazione denominata “Camera Civile del Foro di Vercelli”.

Art. 2 – Sede

2.1 – L’Associazione ha sede in Vercelli, P.zza Amedeo IX n. 2, nella sala dell’Ordine degli Avvocati sita nel Palazzo di Giustizia. 2.2 – Il mutamento di sede potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 – Scopi e finalità

3.1 – La Camera Civile ha lo scopo di promuovere una libera attività culturale in materia di diritto civile, di diritto commerciale e di procedura civile , di contribuire a rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli avvocati civilisti e il rispetto della deontologia professionale, nonché di svolgere ogni attività tesa a favorire l’adeguamento del diritto alle esigenze della società.

3.2 – Nel perseguire gli scopi anzidetti la Camera Civile potrà, tra l’altro: a) tenere conferenze e dibattiti anche aperti al pubblico, con la partecipazione anche di non associati; b) sviluppare studi e ricerche mediante apposite commissioni, promuovere ogni iniziativa per l’aggiornamento e la preparazione professionale, con ogni mezzo idoneo; c) intrattenere rapporti, d’intesa col consiglio dell’ordine degli avvocati di Vercelli,con i rappresentanti dei pubblici poteri, le autorità giudiziarie, gli ordini degli avvocati; d) intrattenere rapporti con le altre camere civili e le associazioni forensi; e) aderire ad associazioni giuridico-forensi di carattere nazionale e internazionale; e) realizzare la pubblicazione di monografie, atti di convegni e dibattiti, riviste e siti informatici; f) promuovere l’informazione sulla legislazione e sulla giurisprudenza.

3.3 – La Camera Civile non persegue fini di lucro.

Sezione II

Associati, patrimonio e quote associative.

Art. 4 – Soci fondatori, Associati. Ammissione ed esclusione

4.1- Soci fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo del l’ associazione.

4.2- Alla Camera Civile possono aderire gli Avvocati iscritti all’albo professionale di Vercelli i quali esercitino la professione prevalentemente nel campo del diritto civile. I praticanti avvocati, iscritti negli appositi albi, potranno far parte della Camera Civile soltanto in qualità di aggregati senza diritto di voto. 4.3- L’ammissione ad associato viene deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell’aspirante.

4.4 – L’iscrizione alla Camera Civile si intende tacitamente confermata anno per anno, salvo recesso per l’anno successivo da comunicare con lettera racc. ta al presidente entro il 30 settembre.

4.5 – L’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo quando l’associato: a) abbia perduto il requisito che ne legittima l’ammissione; b) sia moroso nel pagamento delle quote associative una volta trascorsi 30 giorni dal secondo invito al pagamento a lui rivolto con lettera racc.ta A.R.; La delibera è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all’associato escluso con lettera racc.ta AR da inviarsi entro 10 giorni dalla sua adozione.

4.6 – Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative godono dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 5 – Patrimonio e quote associative

5.1 – Il patrimonio della associazione è costituito dalle quote associative, dagli eventuali contributi ed elargizioni di privati e di enti, dagli eventuali proventi delle attività svolte.

5.2 – L’importo della quota associativa annua è stabilito dal consiglio direttivo. Detto contributo sarà ridotto del 50% per i praticanti avvocati.

5.3 – La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile.

5.4 – E’ fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione siano imposte dalla legge.

Sezione III

Struttura e funzionamento dell’associazione.

Art. 6 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

a) l’assemblea degli associati;

b) il consiglio direttivo;

c) Il Presidente;

d) il collegio dei probiviri.

Art. 7 – L’assemblea degli associati

7.1 – L’assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della camera civile.

7.2 – L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del consiglio direttivo.

7.3 – L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

7.4 – Sono ammessi all’assemblea e possono parteciparvi in proprio e per delega, solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Sono consentite deleghe in misura non superiore ad un solo socio.

Art. 8 – Assemblea ordinaria

8.1- L’assemblea ordinaria: a) delinea il programma di massima dell’attività della Camera Civile; b) approva la relazione del consiglio direttivo sull’attività della associazione, i rendiconti preventivo e consuntivo; c) elegge i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri; d) delibera sugli altri oggetti di ordinaria amministrazione sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

8.2 – L’assemblea è deliberata dal consiglio direttivo in seduta ordinaria all’inizio di ogni anno e, comunque, non oltre il 30 aprile.

Art. 9 – Assemblea straordinaria

9.1 – L’assemblea straordinaria è convocata ad iniziativa del consiglio direttivo quando particolari esigenze lo richiedano e quando almeno un sesto degli associati ne faccia richiesta scritta al consiglio indicando le questioni da esaminare.

9.2 – Essa delibera le modificazioni dello statuto, il trasferimento della sede, la costituzione e lo scioglimento della associazione.

Art. 10 – Formalità per la convocazione

10.1 – L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del consiglio direttivo, mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza in prima e in seconda convocazione, nonchè l’elenco delle materie da trattare.

10.2 – L’avviso deve essere affisso alla bacheca della associazione situata presso la sede dell’Ordine degli Avvocati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e comunicato a ciascun associato anche per fax, e-mail e presa d’atto con sottoscrizione dell’ordine del giorno presso la sede.

10.3 – La seconda convocazione deve essere prevista da almeno 1 ora a due giorni dopo la prima.

Art.11 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

11.1 – L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

11.2 – L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

11.3 – L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 degli associati, salvo quanto stabilito all’art. 16.

11.4 – I lavori dell’assemblea sono verbalizzati in apposito registro dal segretario, che sottoscrive, unitamente al Presidente, il verbale.

Art. 12 – Consiglio direttivo

12.1 – Il consiglio direttivo : a) – elegge al suo interno il presidente, un vice-presidente, il segretario, il tesoriere, i quali costituiscono il comitato esecutivo;guida e amministra la associazione,delibera la convocazione dell’assemblea; nomina i componenti di eventuali commissioni di studi e per la esecuzione di particolari iniziative ,può nominare un coordinatore scelto tra i soci,il quale avrà la facoltà di costituire una commissione la cui composizione sarà approvata dallo stesso consiglio direttivo; b)- dispone l’ammissione dei soci alla associazione previa verifica della iscrizione all’albo professionale o nel registro dei praticanti;delibera l’esclusione di associati; c)-delibera annualmente l’importo della quota associativa, predispone ed approva le bozze dei rendiconti preventivo e consuntivo; d)-attua il programma di massima delle attività deliberate dall’assemblea;

12.2 – Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese.

12.3 – Il consiglio direttivo si compone di un numero variabile di consiglieri a seconda del numero degli associati, come segue: a) fino a 20 associati: cinque consiglieri; b) da 21 a 50 associati: sette consiglieri; c) da 50 a 100 associati: 9 consiglieri;

12.4 – Il consiglio direttivo dura in carica un triennio.

12.5 – Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche senza formalità, d’intesa con gli altri componenti del comitato esecutivo, con l’ordine del giorno delle materie da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

12.6 – Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

12.7 – I lavori del consiglio sono sommariamente verbalizzati in apposito registro dal segretario, che sottoscrive ogni verbale con il presidente.

12.8 – La prima adunanza dopo le elezioni del consiglio direttivo sarà convocata entro trenta giorni dallo svolgimento dell’assemblea che ha eletto i componenti del Consiglio.

12.9 – Nella sua prima adunanza, il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 13 – Presidente

13.1 – Il presidente ha la legale rappresentanza della associazione.

13.2 – In caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal vice-presidente.

13.3 – Il presidente convoca il consiglio direttivo e, su delibera di questo, l’assemblea.

13.4 – Il presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati complessivamente, anche non consecutivi.

Art. 14 – Collegio dei probiviri

14.1 – Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra associati.

14.2 – I suoi componenti sono eletti dall’assemblea ordinaria degli associati e durano in carica un triennio, coincidente con quello di carica del consiglio direttivo. Il presidente del collegio viene eletto dai componenti effettivi immediatamente dopo la loro elezione.

14.3 – Essi sono rieleggibili consecutivamente non più di una volta.

14.4 – E’ di competenza del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, all’applicazione, alla validità e all’efficacia dello statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni, o concernenti comunque i rapporti sociali.

14.5 – Il collegio dei probiviri potrà disporre l’istruttoria che riterrà più idonea alla soluzione del caso e dovrà esprimersi nel termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso. La decisione è inappellabile.

14.6 – Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza formalità di procedura, vincolato solo al rigoroso rispetto del contraddittorio. Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.

14.7- Il collegio dei probiviri è investito delle funzioni attribuite dalle vigenti norme ai revisori ufficiali dei conti.

Art. 15 – Commissioni di studio

E’ facoltà del consiglio direttivo nominare commissioni per lo studio di particolari problemi e l’elaborazione di documenti ad essi relativi. Le commissioni dovranno svolgere i compiti entro i termini loro assegnati di volta in volta, rassegnando quindi gli elaborati e le conclusioni al consiglio direttivo. Le commissioni di studio decadono dai loro incarichi con la scadenza del consiglio direttivo che le ha nominate.

Art. 16 – Scioglimento

16.1 – Lo scioglimento della Camera Civile è deliberato dall’assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione dei 3/5 dei soci.

16.2 – In caso di scioglimento, il patrimonio della Camera Civile sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 21.12.1996 n. 662, e salvo la destinazione imposta per legge.

Art. 17 – Esercizio sociale

17.1 – L’anno sociale coincide con l’anno solare.

17.2 – Il primo esercizio si conclude al 31.12 dell’anno di istituzione. Il triennio di durata delle cariche sociali decorre comunque dal 1° gennaio dell’anno successivo alla costituzione della associazione, pure essendo le stesse nella pienezza dei poteri dalla istituzione al 31.12 precedente.

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