Preclusioni per il conduttore che non rilascia l’immobile ad uso abitativo dopo la scadenza

La Corte di Cassazione con la sentenza n.9043 del 15.04.2010 ha statuito che il conduttore che non rilascia l’immobile ad uso abitativo dopo la scadenza non può chiedere il ripristino del rapporto locatizio o il risarcimento del danno ex art. 3 Co. 3 e 5 Legge 431/1998.

È possibile scaricare la sentenza.

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